Fonte: Est Area - Cittadini & Salute
Nel periodo 30 maggio-30 settembre 2010, ritenuto di grande pericolosità per il rischio di incendi boschivi, è severamente vietato bruciare nei campi, anche in quelli incolti, le stoppie delle colture graminacee e leguminose, dei prati e delle erbe, palustri ed infestanti, nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, provinciali e statali e lungo le autostrade.
La pena per i trasgressori, prevede ammende che vanno dai 150 ai 620 euro. Lo stabilisce l'ordinanza 169 del 7 giugno 2010, firmata dal sindaco Eligio Rubeis in ottemperanza a quanto stabilito dalle direttive regionali in materia di prevenzione degli incendi boschivi.
Il provvedimento, impone inoltre ai proprietari di operare la giusta manutenzione nelle aree agricole non coltivate, nelle aree verdi urbane incolte, nelle aree industriali dismesse, nei cantieri edili al fine di effettuare una giusta prevenzione degli incendi boschivi.
In tutte le aree - si legge ancora nella ordinanza - è obbligatorio lo sfalcio delle erbe infestanti o l'aratura, in prossimità dei periodi estivi quando maggiore diventa il rischio di incendi boschivi.
È anche vietato, sia sul suolo pubblico che privato, produrre o mantenere ristagni d'acqua, recipienti contenenti acqua o comunque raccolta d'acqua per più di una settimana senza una difesa meccanica che impedisca lo sviluppo delle zanzare.
I pozzetti fognari e i pozzetti che convogliano acque piovane delle caditoie dei tetti e dei piazzali privati, dovranno essere sottoposti a periodici trattamenti larvicidi. Tali interventi dovranno essere effettuati obbligatoriamente entro e non oltre il 30 giugno del 2010.
Fonte: Comune di Guidonia Montecelio
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