Riceviamo e pubblichiamo: Legambiente Guidonia
Considerazioni generali: •Manca un preambolo relativo alla situazione ambientale di Guidonia sulla quale esiste una divergenza di punti di vista che rende ambigua complicata ogni ulteriore discussione. •La BU sostiene che lo stabilimento non incide in modo rilevante sulla qualità dell’aria della zona e ritiene di non dover contenere le proprie emissioni al di sotto dei livelli attualmente autorizzati dalla Provincia. •Dal nostro punto di vista la mancanza di un inquadramento ambientale di base “svuota” di senso il protocollo. Considerazioni specifiche sul Protocollo.
2 - Monitoraggio delle emissioni gassose. •Le emissioni gassose del camino principale dello F5, pur rappresentando la fonte principale di emissione, sono solo una quota delle emissioni di polveri da fonti puntuali. Le fonte puntuali autorizzate sono 86. Quelle realmente attive sono, probabilmente, 78-79. •I dati relativi alle emissioni del camino principale sono, quindi, parziali rispetto al numero delle altre emissioni puntuali presenti nello stabilimento le quali non sono sottoposte a monitoraggio continuo. Il limite di concentrazione dell’inquinante, espresso in mg/m3, deve essere moltiplicato per la portata ovvero il numero di m3 di aria che escono dai camini nell’arco di 1h. Tenuto conto dei grandi flussi di massa che caratterizzano lo stabilimento anche per queste fonti si dovrebbe pensare e concordare un possibile metodo di controllo. •L’autorizzazione 78/2003 della Provincia prevede controlli per le emissioni di cadmio, tallio, mercurio, zinco, arsenico, piombo, cromo, manganese, rame, vanadio, stagno, cobalto, arsenico e nichel per i quali sono previsti limiti di emissione. Il sistema informativo dovrebbe fornire i dati relativi a tutti gli inquinanti sottoposti a monitoraggio. •Non si prevede una campagna di monitoraggio della qualità dell’aria intorno allo stabilimento che raccolga dati prendendo in considerazione i venti stagionali e misuri il livello degli inquinanti provenienti dall’insediamento produttivo. Tale monitoraggio appare necessario proprio per le divergenze relative al “peso ambientale del cementificio” sul territorio. 3 – Riduzione delle emissioni inquinanti. •Si presume che in tema di riduzione di NOx e di PTS ci si riferisca sempre e solo al camino principale della linea F5. Se ciò è corretto l’intervento non è sufficiente. •L’applicazione delle BAT al processo produttivo è obbligatorio per ottenere l’AIA. I livelli raggiungibili con le BAT non sono oggetto di un protocollo d’intesa ma di obbligo normativo. •Il protocollo deve mirare ad un accordo che preveda un livello di emissione di inquinanti inferiore a quello autorizzato. Per sua stessa natura un protocollo di intesa è un patto che impegna al di là degli obblighi e delle previsioni di legge. •Manca una tabella che indichi quali siano i livelli medi di inquinanti che lo stabilimento si impegna ad osservare nel corso degli anni, livelli medi che, per essere oggetto di un accordo tra le parti, devono essere inferiori a quelli autorizzati. Riteniamo che l’attuale livello di emissioni autorizzato dalla Provincia non sia compatibile con la situazione ambientale di Guidonia e deve essere rivisto ai sensi dell’art.11 del DPR 203/88 come, peraltro, previsto dalla stessa autorizzazione 78/2003. •Non viene preso in considerazione il problema dell’abbattimento delle polveri delle cave di calcare e di argilla al fine di controllare le polveri diffuse. Contrariamente al pensiero della BU pensiamo che l’autorizzazione provinciale n. 78/2003 riguardi anche i cantieri di escavazione dei materiali quando, in tema di emissioni diffuse, si prescrive, che “le strade di accesso all’insediamento produttivo devono essere mantenute sufficientemente umide nei periodi di siccità e debbono essere posti in opera idonei dossi trasversali per limitare la velocità dei camion” . Al fine di evitare problemi interpretativi sarebbe opportuno prevedere, nel protocollo, un impegno in tal senso da parte della BU. 4 – Intervento di adeguamento degli impianti. •Dal momento che gli interventi di adeguamento sono finalizzati ad ottenere l’AIA gli stessi sono “obbligatori” qualora si voglia proseguire l’attività. Non ha senso considerare un “atto di buona volontà” gli interventi necessari per continuare l’esercizio industriale •L’applicazione delle BAT è condizione necessaria per ottenere l’AIA. Le BAT devono essere applicate ad ogni singola fonte puntuale di emissione per poter contenere i livelli di PTS complessivi prodotti dallo stabilimento, I livelli di emissione futuri devono essere inferiori agli attuali. •Dalla SNT non si possono evidenziare gli eventuali investimenti “ulteriori e volontari” rispetto a quelli finalizzati all’AIA o finalizzati all’aumento effettivo della produzione •Il riferimento a fatti quali il sequestro del deposito del pet-coke non è pertinente al protocollo. Il ritardo nella realizzazione dell’impianto 4 non è imputabile all’Autorità Giudiziaria. Per altro il sequestro dell’area è imputabile alla BU per il ritardo nel mettere in opera i presidi di sicurezza ambientale relativi allo stoccaggio di un materiale potenzialmente inquinante. 7 – Piano di mobilità autocarri da/a cementificio.
CIRCOLO DI GUIDONIA •Manca un quadro di riferimento concreto relativo al movimento medio giornaliero di autocarri in transito da/al cementificio ed una analisi della viabilità interessata al traffico pesante. Tenuto conto che una parte della responsabilità per la cattiva qualità dell’aria è attribuibile al traffico il quadro dei transiti dei mezzi pesanti è necessario al fine di elaborare soluzioni per il miglioramento della viabilità e, conseguentemente, della qualità dell’aria. E’ indiscutibile che gran parte del traffico pesante dell’area di Guidonia è dovuto dal trasporto materiali dello stabilimento. La soluzione Selciatella è un palliativo e non un intervento organico sul problema e non risolve l’impatto ambientale del trasporto del prodotto finito. Il transito del traffico pesante viene spostato, di qualche metro, in una zona in cui sono già presenti molti insediamenti abitativi. 8 – Ampliamento cave di Cesi Grande e Magliene. •Tema non pertinente al protocollo d’intesa. La clausola, se inserita nel protocollo, sembra trasformarlo in un contratto in cui la prestazione della BU sarebbe adeguarsi ad una normativa obbligatoria IPPC e la controprestazione dell’AC quella di dare l’assenso incondizionato all’ampliamento della cava. L’adeguamento alla normativa non è negoziabile in cambio di una contropartita da parte dell’Amministrazione Comunale. 9 – Compensazioni ambientali aggiuntive. •Non è chiaro come la piantumazione sia una compensazione ambientale aggiuntiva visto che nel protocollo non sono previste compensazioni ambientali di nessun tipo. La piantumazione, se fosse una compensazione ambientale sarebbe insufficiente. Per quanto attiene al perimetro delle cave la piantumazione è obbligatoria. In sintesi si ritiene che: •L’applicazione delle BAT sia un atto dovuto per ottenere l’AIA la cui finalità è “migliorare le prestazioni dal punto di vista ambientale”. •In assenza di un impegno a diminuire i livelli di emissione al di sotto dell’attuale autorizzazione e di un miglioramento, sotto il profilo generale complessivo, dell’impatto sul territorio sarebbero vanificati gli obiettivi della stessa AIA. •Il protocollo, in quanto sforzo per migliorare le “relazioni” con la cittadinanza, debba prevedere le migliori BAT per il raggiungimento del minor livello possibile di emissioni dell’intero ciclo inclusa la distribuzione commerciale del prodotto. Solo così testimonierebbe la reale sensibilità ambientale di una industria fortemente impattante . •Un protocollo d’intesa dovrebbe tendere al miglioramento della situazione ambientale al di là delle prescrizioni legali. La sua firma dovrebbe costituire il biglietto da vista di una industria che si preoccupa della tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini. Con l’inserimento delle clausole sull’autorizzazione all’’escavazione per Cesi Grandi e Magliene Sembra che l’obiettivo sia quello di ricavare dalle spese, in gran parte obbligate, per ottenere l’AIA la garanzia dell’autorizzazione all’escavazione e quindi un sicuro vantaggio. La dichiarata riduzione di concentrazione degli inquinanti a seguito dell’applicazione delle BAT potrebbe essere vanificata dall’aumento dei flussi di massa complessivi dovuti al potenziamento dell’ F5 ed al conseguente aumento della produzione reale. Ciò potrebbe significare che venga richiesta la conferma degli attuali livelli di emissione previsti dalla vigente autorizzazione. Riteniamo che non sia possibile mantenere gli attuali livelli autorizzati e che si debba procedere alla loro revisione. Considerazioni sulla nota BU del 31/07/2007 Punto 3. La linea F4 è inutilizzata da molto tempo. La situazione ambientale di Guidonia richiede che venga rivista l’attuale autorizzazione alle emissioni visto che la situazione generale del territorio è già critica pur essendo in funzione la sola linea F5 da 4500 t/g.. Aumentare la produzione significa, probabilmente, mantenere lo stesso livello di emissione attuale che non è compatibile con la situazione locale. Punto 4. Una dichiarazione disgiunta in tema di CDR non ha senso. Il tema del CDR, dal nostro punto di vista, non è soggetto a negoziazione. Il protocollo deve contenere un impegno chiaro, da parte della BU a non utilizzare sia combustibili derivati da rifiuti (qualunque codificazione essi abbiano) che combustibili alternativi. Punto 8. Le questioni relative all’escavazione non sono pertinenti al protocollo d’intesa. Le richieste di escavazione seguono una loro specifica normativa. Il protocollo d’intesa non è un contratto a prestazioni corrispettive ammesso che nello specifico ci siano delle reali prestazioni da parte di BU visto che gli investimenti (sicuramente la parte più rilevante) non sono “volontari” ma obbligati perché finalizzati all’AIA. Punto 9. Il punto non è pertinente al protocollo d’intesa. I piani di ripristino sono parte integrante dei piani di escavazione. Vanno contrattati in quella sede. Causola finale. Il protocollo d’intesa non deve presentare nessun clausola finale che leghi gli impegni della BU all’ottenimento dell’autorizzazione all’ampliamento della cava. Se gli investimenti della BU sono quelli finalizzati all’AIA il mancato adeguamento alla normativa porterebbe al mancato rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dello stabilimento. La clausola a cui si fa riferimento sarebbe un tentativo inaccettabile di rovesciare i termini del problema.
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